Ed ora le promozioni e le pubblicità dovrebbero essere più chiare e dovrebbero indicare quale tipo di connessione fibra è offerta. Sarà così? Sarà applicato e da quando il provvedimento dell'Agcom?
Ecco il testo del comunicato stampa di Agcom.
AGCOM AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI
COMUNICATO STAMPA
AGCOM: OPERATORI POTRANNO USARE IL
TERMINE “FIBRA” NELLE OFFERTE COMMERCIALI SOLO SE L’INFRASTRUTTURA È FTTH/FTTB
Specifici simboli dovranno segnalare in
maniera semplificata il tipo di connessione offerta
Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha
approvato il provvedimento che definisce le modalità con cui le imprese
dovranno d’ora in avanti comunicare le caratteristiche delle diverse tipologie
di infrastruttura fisica utilizzate per l’erogazione dei servizi di
connettività, in ottemperanza al decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017. Il
provvedimento, relatore Antonio Nicita, stabilisce che gli operatori che
forniscono questi servizi tramite connessione fissa dovranno garantire, sia nei
messaggi pubblicitari sia nelle comunicazioni commerciali e contrattuali, piena
trasparenza nella presentazione delle infrastrutture fisiche sulle quali sono
forniti i servizi. In particolare, gli operatori potranno usare il termine
“fibra” (e affiancarvi aggettivi superlativi o accrescitivi), senza ulteriori
precisazioni tecniche, solo se l’infrastruttura sottostante sia costituita
esclusivamente da una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti orizzontali
fino all’edificio (FTTB) o fino all’unità immobiliare dell’utente (FTTH).
Nei casi in cui la fibra invece arrivi soltanto fino a nodi
intermedi, come l’armadio di strada (FTTC, Fiber To The Cabinet) o la
stazione radio base (FWA, Fixed Wireless Access), gli operatori non
potranno usare la denominazione “fibra” se non affiancata alla dicitura “su
rete mista rame” o “su rete mista radio”, presentandola in ogni caso in termini
di uguale leggibilità o udibilità. Nei casi in cui l’infrastruttura sottostante
non preveda l’utilizzo di fibra o comunque non abiliti la fruizione di servizi
a banda ultralarga non potranno in alcun caso utilizzare il termine” fibra”.
In aggiunta alle previsioni sulla denominazione
dell’infrastruttura fisica, l’Autorità ha stabilito gli obblighi informativi di
dettaglio che gli operatori dovranno in ogni caso assolvere nella comunicazione
dedicata con i clienti finali. Nei canali commerciali mirati, gli operatori
dovranno fornire al cliente una descrizione più approfondita che aggiunga alla
descrizione della specifica architettura di rete anche il tipo di tecnologia
impiegata, prevedendo inoltre la possibilità per gli utenti di verificare la
velocità di navigazione e la latenza del servizio offerto in upload e download.
Relativamente ai messaggi pubblicitari e alle comunicazioni
commerciali al pubblico, gli operatori dovranno integrare le comunicazioni con
specifici simboli volti a segnalare, in maniera semplificata, il tipo di
infrastruttura utilizzato. Con il colore verde e la denominazione “F”
sottotitolata “fibra” si dovranno indicare le infrastrutture con la fibra fino
all’unità immobiliare o all’edificio, con il colore giallo e la denominazione
“FR”, sottotitolata “fibra mista rame” o “fibra mista radio”, le altre
architetture con fibra solo fino a nodi intermedi abilitanti connessioni a
banda ultralarga, mentre dovrà essere utilizzato il colore rosso e le diciture
“R”, sottotitolata “rame” o “radio”, per tutte le altre architetture che non
prevedono fibra nella rete d’accesso e/o che comunque non abilitano l’utilizzo
di servizi a banda ultralarga.
L’utilizzo dei suddetti simboli è avviato, in via sperimentale,
per un periodo compreso tra l’entrata in vigore del provvedimento fino al 31
dicembre 2018.
Roma, 13 luglio 2018
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